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PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL SOLO PROCEDIMENTO PENALE
COS’È

È il deposito della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione.

Il beneficio non è concesso:

  • nei procedimenti penali per evasione di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • la parte minorenne offesa vittima di reati a sfondo sessuale.

Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 11.528,41.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

DOVE SI RICHIEDE

Ufficio Spese di Giustizia

Piano Primo

Stanza 1.17

Orario di apertura: vedi sezione CONTATTI

COSA OCCORRE

La domanda può essere:

  • presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;
  • presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
  • inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • il numero del procedimento penale;
  • l'attestazione dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
  • copia del documento di identità e del codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

QUANTO COSTA

Non vi sono spese.

Per la copia della richiesta riportante il depositato è necessaria una marca da bollo.

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