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DEPOSITO RICHIESTE AL GIUDICE DI ESECUZIONE – EX ART. 665 C.P. E SEGUENTI
COS’È

È il deposito di richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei procedimenti per i quali vi è provvedimento divenuto già esecutivo. Sono fatte al giudice di esecuzione in tutti i casi previsti dall’ex art.665 del CPP e seguenti. Ad esempio casi come: estinzione del reato, indulto, amnistia, etc.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

La persona condannata o i difensori, nei termini previsti dalla legge.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria GIP e Dibattimento

Piano Primo

Stanza 1.20

Orario di apertura: vedi sezione CONTATTI

COSA OCCORRE

Istanza scritta redatta in carta semplice.

QUANTO COSTA

Non vi sono spese.

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